Cos’è il protesto bancario e come uscirne
La definizione esatta per indicare cosa sia il protesto è la seguente “Atto autentico con il quale viene constatato, da un Pubblico Ufficiale abilitato (notaio, ufficiale giudiziario o, in mancanza, segretario comunale), il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno bancario.”
Ma cosa vuol dire in modo più semplice? Significa che il debitore, il quale avrebbe dovuto consegnare una certa somma di denaro (sia stata questa sotto forma di cambiale o assegno bancario) al proprio creditore, non abbia onorato questo obbligo e di conseguenza, a seguito del rifiuto di fronte a una richiesta formale di accettare o pagare quanto dovuto, riceva l’atto in precedenza citato con cui il Pubblico Ufficiale, notaio o segretario comunale dichiara il mancato pagamento e la situazione di protesto. Il termine per la dichiarazione varia a seconda della tipologia di pagamento che era stato richiesto. Se doveva essere onorato attraverso una cambiale a vista il protesto per essere dichiarato ha scadenza un anno dal momento dell’emissione, a data certa invece entro due giorni feriali. Nel caso di assegna la scadenza è pari alla scadenza di presentazione dello stesso.
Cosa succede nel momento in cui viene rilasciato il protesto.
Essendo il protesto un atto ufficiale e dichiarando il mancato pagamento, si entra nell’ambito dell’inadempimento per cui il credito acquista il diritto di agire nei confronti del debitore e quindi di esercitare l’azione di regresso. Se il protesto è legato all’assegno è prevista inoltre una sanzione amministrativa 516 a 3.098 euro (che aumenta da 1.032 a 6.197 euro se l’importo dell’assegno è maggiore di 10.000 euro o per violazioni reiterate) a carico del protestato. Viceversa, il pagamento non è obbligatorio solo se quest’ultimo viene effettuato entro sessanta giorni dall’avvenuta ricezione.
Il protesto è, come ogni atto, soggetto a pubblicità, per cui viene trasmesso a seguito del rilascio al Presidente della Camera di Commercio il primo giorno del mese entrante e nei successivi dieci giorni pubblicato nell’Elenco Ufficiale dei Protesti.
Chi, per una qualche motivazione, non sia sicuro di essere nell’elenco ha la possibilità di verificarlo consultando il suddetto registro informatico a seguito del pagamento di una cifra pari a circa 4 euro, o gratuitamente richiedendo la verifica all’archivio della CCIAA.
Cosa fare una volta dichiarato il protesto e come ottenere la cancellazione dal registro.
Il protestato può richiedere la cancellazione dal registro con richiesta apposita dopo aver onorato il pagamento. Se però quest’ultimo viene effettuato dopo un anno prima della cancellazione deve essere richiesta la riabilitazione, che per gli assegni è prevista dopo un anno. Un altro requisito per ottenere la riabilitazione è non aver ricevuto altri protesti durante questo periodo.
Se questo non dovesse accadere il protestato acquisirebbe anche la qualifica di cattivo pagatore
Questo titolo normalmente comprometterebbe i finanziamenti futuri in quanto il protestato risulterebbe iscritto nella lista ad accesso pubblico del Registro Informatico dei Protestati.
Nonostante ciò non è comunque esclusa la possibilità di aprire un conto corrente per protestati semplicemente collegandosi al sito web Contoprotestatiservice.it dedicato sia ai privati che alle aziende per ottenere maggiori informazioni.